Art. 1 - 10 Art. 11 - 19
Art. 11
Organi sociali
Sono organi dell'associazione:
- L'Assemblea degli associati;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente Vicario;
- Il Vice Presidente;
- Il Consiglio dell'Associazione
Art. 12
Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sedute ordinarie e straordinarie da tenersi con modalità tradizionali e con quelle tecnologiche a mezzo sistema telefonico e/o informatico purchè garantiscono la partecipazione di tutti gli aventi diritti.
L'Assemblea è convocata e delibera in seduta ordinaria:
- per la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Consiglio;
- nominare i membri componenti il Consiglio;
- approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio;
- definire le linee guida dell'attività dell'associazione.
L'Assemblea è convocata e delibera in seduta straordinaria per:
- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- discutere e deliberare lo scioglimento dell'associazione.
L'Assemblea può essere convocata:
- dal Presidente;
- da almeno due terzi (2/3) dei soci sostenitori e promotori regolarmente iscritti a libro soci.
Hanno diritto di partecipazione all'assemblea dell'Associazione i soci promotori e i soli soci sostenitori in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni socio può rappresentare in Assemblea altri soci purchè invii al Presidente della seduta valida delega scritta del socio delegante. La convocazione dell'Assemblea potrà avvenire con affissione di avviso nella sede dell'Associazione oppure con comunicazione scritta agli associati da inviarsi a mezzo fax, posta, raccomandata, telegramma, messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail comunicato dai soci e trascritto nel libro soci. L'avviso di vconvocazione dovrà pervenire agli aventi diritto almeno 5 giorni liberi prima vdella data di prima convocazione. L'avviso di convocazione dovrà contenere i seguenti elementi:
- indirizzo del luogo ove si terrà l'assemblea qualora questa si svolga secondo le modalità tradizionali;
- giorno ed ora della prima convocazione, giorno ed ora della seconda convocazione da tenersi in altro giorno successivo a quello della prima convocazione;
- indicazione anche generica degli argomenti posti all'ordine del giorno.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza più uno degli associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 degli associati aventi diritto al voto.
L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria, richiesta da almeno i 4/5 dei soci promotori e sostenitori regolarmente iscritti, è sempre convocata con modalità tradizionali ed è validamente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 degli associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 degli associati aventi diritto al voto.
L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per ogni seduta assembleare dovrà essere nominato un Presidente ed un Segretario a cui, rispettivamente, spetta la direzione dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea e la redazione o la trascrizione nel libro delle assemblee del processo verbale che dovrà da entrambi essere sottoscritto.
Art. 13
Il presidente
Il Presidente dirige l'attività dell'associazione e ne assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo, nei limiti delle linee generali previste dall'assemblea degli associati. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti. E' conferita al Presidente dell'associazione la firma e la rappresentanza politica, legale ed amministrativa dell'associazione di fronte a terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa; presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio. Dirige, coadiuvato dal Consiglio, tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci e del Consiglio. Provvede direttamente alla gestione della tesoreria, autorizzando, entro i limiti che gli saranno eventualmente fissati dal Consiglio, le spese di gestione degli Uffici. Istituisce conti correnti bancari, mutui e qualsiasi altro atto necessario al buon funzionamento dell'Associazione e al conseguimento degli scopi sociali. Può provvedere all'affidamento di incarichi a esperti, anche non soci, nelle diverse materie attinenti l'attività sociale, determinandone la durata e gli eventuali criteri per i compensi anche senza ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio determinandone, sentiti i Consiglieri, l'ordine del giorno. Il Presidente ha diritto di veto sulle decisioni del Consiglio attinenti alla gestione straordinaria del patrimonio. Il Presidente può nominare Responsabili Tecnici nelle diverse materie attinenti l'attività sociale, determinandone la durata, le responsabilità e gli eventuali criteri per i compensi. Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese dallo stesso sostenute nell'esercizio delle sue funzioni e su delibera del Consiglio anche ad un eventuale compenso. Il Presidente, eletto dal Consiglio, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
Art. 14
Il Vice Presidente Vicario
Il Vice Presidente Vicario è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti ed in tale veste firma gli atti con il Presidente sostituendolo a tutti gli effetti in caso di sua assenza o di impedimento. Dura in carica un quinquennio. In caso di sostituzione il subentrante dura in carica fino alla prevista scadenza del quinquennio.
Art. 15
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti e collabora con il Presidente. Ad esso può essere delegato lo svolgimento di specifici incarichi. Dura in carica un quinquennio. In caso di sostituzione il subentrante dura in carica fino alla prevista scadenza del quinquennio.
Art. 16
Il Consiglio
Il Consiglio è l'organo esecutivo a cui spetta lo svolgimento e l'attuazioni delle finalità associative e delle deliberazioni dell'Assemblea nonché il controllo sull'Associazione. Il Consiglio è nominato dall'Assemblea dei soci e si compone da tre a sette membri. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ciascuna riunione del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale che, presentato per l'approvazione nella riunione successiva, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri soci eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno si due terzi, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita, salvo rimborso per le spese sostenute. Sono compiti del Consiglio:
- la nomina dei soci promotori, la deliberazione sulle domande di ammissione dei nuovi associati;
- elezione del Presidente, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente;
- l'adozione dei regolamenti interni finalizzati alla puntuale realizzazione dell'attività sociale nonché l'attribuzione di deleghe di competenze, funzioni o incarichi ai soci;
- l'adozione dei provvedimenti di esclusione e/o radiazione nei confronti dei soci;
- la deliberazione sulle azioni in giudizio e sulla resistenza in giudizio dell'associato con affidamento a professionisti dell'assistenza legale;
- la determinazione dell'importo della quota annuale d'iscrizione;
- l'amministrazione dei fondi e dei beni dell'associazione;
- la selezione delle eventuali società professionali o commerciali o dei professionisti terzi che dovranno negoziare con i fornitori le condizioni di miglio favore e di massima correttezza per gli associati;
- provvedere alla formulazione e presentazione in assemblea dei bilanci consuntivi, sezioni economica e finanziaria, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione;
- nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Commissioni ed Organi in genere;
- assumere, promuovere e licenziare il personale dell'Associazione;
- disporre per quant'altro sia indispensabile al raggiungimento dei compiti della Associazione;
- deliberare su ogni atto patrimoniale e finanziario che eccede l'ordinaria amministrazione
Art. 17
Patrimonio sociale
Il Patrimonio Sociale è costituito da:
- a) beni mobili ed immobili che comunque vengono in proprietà dell'Associazione;
- b) quote e contributi degli associati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria, in seno alla delibera deciderà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalle Leggi vigenti alla data dello scioglimento. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 18
Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto del 75% degli aventi diritto dell'intero complesso associativo di cui all'art. 10. La deliberazione comporta la nomina di un liquidatore patrimoniale che provvederà a quanto previsto dal Codice Civile per lo scioglimento delle associazioni no - profit, curando che esso avvenga senza scopo di lucro. In ogni caso, l'eventuale patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento, potrà essere devoluto all'Associazione Datoriale Nazionale cui dovesse aderire o ad altra organizzazione similare.